Approfondimento

Digital Product Passport

Il quadro normativo europeo: approfondimento

Da dove viene tutto questo

Nel 2020 l’Europa si è data un piano per passare a un’economia circolare: il Circular Economy Action Plan (CEAP).

Dal Circular Economy Action Plan nasce l’ESPR, la legge quadro sulla progettazione dei prodotti. Il Digital Product Passport è uno dei suoi strumenti: rende disponibili i dati richiesti per i prodotti interessati, secondo gli atti delegati e le norme di settore applicabili.

ESPR: la radice del passaporto

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) è la legge quadro, in vigore da luglio 2024. Da sola non fissa gli obblighi prodotto per prodotto: stabilisce le regole generali e rimanda, per ogni settore, a un atto delegato che dice quali dati servono e da quando. Per un’azienda significa che dovrà raccogliere e pubblicare nel passaporto informazioni come la composizione dei materiali, la percentuale di riciclato, la riparabilità e le istruzioni di fine vita. I primi settori nel mirino sono ferro e acciaio, tessile, alluminio e pneumatici.

Circular Economy Act: un’iniziativa in preparazione

La Commissione sta preparando il Circular Economy Act e ne prevede la proposta entro il 2026, per favorire il mercato delle materie prime seconde e l’economia circolare. È un calendario di iniziativa legislativa, non una data di applicazione di nuovi obblighi per le imprese.

Due famiglie di norme, una sola direzione

Ecodesign for Sustainable Products Regulation

L’ESPR è la legge quadro: gli atti delegati definiranno i prodotti interessati, i dati del passaporto e le date di applicazione. L’adozione di un atto non fa scattare subito l’obbligo: occorre distinguere adozione, entrata in vigore e applicazione.

Norme specifiche per determinati settori

Altre norme prevedono passaporti per categorie specifiche, come batterie e detergenti, con ambiti e tempi propri. Per gli imballaggi il PPWR disciplina invece etichette e supporti digitali: non tutti questi obblighi equivalgono a un DPP.

Le due famiglie richiedono dati affidabili lungo la filiera. Ai fornitori possono essere richieste informazioni per il passaporto del cliente: questo non comporta automaticamente l’obbligo di un proprio DPP per ogni componente o materiale.

  1. Batterie

    Dal 18 febbraio 2027 l’articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542 richiede un passaporto per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio. È una data fissata dal regolamento, che non riguarda indistintamente tutte le batterie.

    Nuove regole, nuovi obblighi e tempistiche definite per ogni settore

    Scopri le date
  2. Imballaggi (PPWR)

    Il regolamento (UE) 2025/40 si applica in generale dal 12 agosto 2026, con obblighi successivi e specifici per etichette e supporti digitali. Le date dell’articolo 12 dipendono anche dagli atti attuativi. Il PPWR non impone un DPP universale per tutti gli imballaggi; le informazioni da coordinare con l’eventuale passaporto del prodotto dipendono dai requisiti applicabili.

    Nuove regole, nuovi obblighi e tempistiche definite per ogni settore

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  3. Detergenti

    Il regolamento (UE) 2026/405 prevede un passaporto digitale per ogni modello di detergente e per ogni modello di tensioattivo destinato all’utilizzatore finale. Si applica in generale dal 23 settembre 2029, con disposizioni transitorie. L’etichettatura digitale è distinta dal passaporto e non sostituisce in ogni caso tutte le informazioni fisiche; i requisiti tecnici del DPP sono precisati da atti attuativi.

    Nuove regole, nuovi obblighi e tempistiche definite per ogni settore

    Scopri le date

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

  • Chi mette un prodotto sul mercato è responsabile anche di quando quel prodotto diventa rifiuto: deve contribuire alla sua raccolta, al riciclo e alla rendicontazione.
  • L’EPR non comporta di per sé un obbligo generale di passaporto digitale. Alcuni dati richiesti, come materiali e destinazione a fine vita, possono essere utili anche per il DPP, secondo le regole di ciascun settore.
  • Vale già oggi per molte categorie, dagli imballaggi alle apparecchiature elettroniche.

Asserzioni ambientali
(Empowering Consumers)

  • Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole della direttiva (UE) 2024/825. Sono vietate, tra l’altro, le asserzioni ambientali generiche senza un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’affermazione e le dichiarazioni sull’intero prodotto che riguardano soltanto un suo aspetto.
  • Dati tracciabili possono contribuire a documentare affermazioni specifiche e verificabili. La disponibilità di un DPP o di una catena di custodia non rende automaticamente lecito un claim e non sostituisce i requisiti previsti dalla normativa.

Le date,
in sintesi

Settori regolati dall’ESPR

Il calendario della Commissione indica quando prevede di adottare gli atti per i diversi prodotti. Le previsioni possono cambiare: non sono le date in cui il passaporto diventa automaticamente obbligatorio. Ambito, dati richiesti e applicazione saranno precisati nei singoli atti.

L’atto delegato non è la scadenza

L’articolo 4, paragrafo 4, dell’ESPR prevede in generale almeno 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato alla sua applicazione, con eccezioni motivate. Adozione, pubblicazione ed entrata in vigore sono fasi distinte: la data effettiva va letta nell’atto.

Per conoscere la scadenza applicabile:
verifica il prodotto, l’atto adottato e la sua data di applicazione.

Le tempistiche normative e i settori coinvolti

SettoreBase normativaAdozione / preparazione (previsioni)Applicazione dell’obbligo DPP
Batterie LMT, EV e industriali > 2 kWhReg. (UE) 2023/1542, art. 77Regolamento adottato18 febbraio 2027
Tessile e abbigliamentoESPRQ4 2027 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
Ferro e acciaioESPRQ4 2026 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
AlluminioESPR2027 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
CalzaturePiano di lavoro ESPR 2025–2030Studio previsto entro fine 2027Calendario da definire
Elettronica di consumo (ICT)ESPR2029 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
ArredamentoESPR2028 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
PneumaticiESPR2027 (indicativo)Da definire nell’atto delegato
Materiali da costruzioneReg. (UE) 2024/3110Atto sul sistema DPP previsto nel 2027Dipende dagli atti e dai prodotti interessati

Verifica delle fonti: 04/11/2026. Le date indicative riguardano l’adozione o la preparazione degli atti, non una scadenza già fissata per le imprese.

Fonti ufficiali

Il filo comune

Dichiarazioni verificabili

Nomi e sigle diverse, una sola direzione: quello che un’azienda dichiara sul proprio prodotto deve poter essere dimostrato con dati verificabili. Il passaporto digitale è lo strumento che rende questi dati disponibili, e The Nest Company è specializzata nel renderli certi fin dall’origine.

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1. POLITICA E IMPEGNO DIRETTIVO

1.1 Dichiarazione della Politica

La Direzione di The Nest Company Srl (TNC), consapevole dell'importanza strategica della qualità e della sicurezza delle informazioni nel contesto di PMI che operano con clienti enterprise di dimensioni significativamente maggiori, ha implementato un appropriato Sistema di Gestione Integrato (SGSI) allineato ai principi delle norme ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022 con estensione alla 27017.

La gestione della catena di custodia, delle dichiarazioni digitali autenticate e del passaporto digitale di prodotto comporta la manipolazione di dati sensibili e critici per i nostri clienti. TNC riconosce che la fiducia dei clienti si basa sulla dimostrazione continua di competenza tecnica, conformità normativa e maturità gestionale equiparabile ai più alti standard dell'industria.

1.2 Obiettivi Strategici

Obiettivi di Qualità

  • Realizzare software e servizi conformi alle specifiche e agli impegni contrattuali definiti con i clienti.
  • Garantire che i progetti di sviluppo soddisfino i requisiti di tracciabilità, autenticità e integrità dei dati.
  • Accrescere le competenze professionali dei dipendenti e collaboratori.
  • Sviluppare interventi di innovazione nel rispetto dei vincoli di sicurezza e conformità.
  • Disporre di un sistema di valutazione dei risultati basato sulle performance.

Obiettivi di Sicurezza dell'Informazione

  • Garantire Riservatezza, Integrità, Disponibilità e Resilienza delle informazioni.
  • Assicurare la piena conoscenza delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità.
  • Garantire accesso sicuro prevenendo trattamenti non autorizzati.
  • Garantire collaborazione sicura con terze parti.
  • Garantire consapevolezza sulle problematiche di sicurezza.
  • Riconoscere tempestivamente anomalie e incidenti.
  • Garantire accesso autorizzato alla sede operativa.
  • Garantire conformità ai requisiti di legge e contrattuali.
  • Rilevare eventi anomali e vulnerabilità.
  • Garantire Business Continuity e Disaster Recovery.

1.3 Impegno della Direzione Generale

  1. Fornire risorse adeguate: Allocare risorse umane, tecniche e finanziarie per il SGSI.
  2. Stabilire governance chiara: Definire ruoli, responsabilità e reporting.
  3. Assicurare competenza: Garantire formazione continua del personale.
  4. Promuovere cultura: Integrare la sicurezza nella cultura aziendale.
  5. Gestire la supply chain: Assicurare standard di sicurezza anche per fornitori.
  6. Monitorare e riesaminare: Riesami annuali delle performance e processi.
  7. Comunicare la politica: Pubblicazione sul sito e comunicazione interna.